D.Lgs. 231/01 e Reati Ambientali
In sede di Consiglio dei Ministri n. 145 del 7 luglio 2011, il Governo ha definitivamente approvato il decreto legislativo che dà seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non estesa ai reati ambientali.
L'entrata in vigore del nuovo Decreto Legislativo di recepimento della direttiva sulla tutela penale dell’ambiente estende la responsabilità prevista dal
decreto 231/2001, con possibilità di applicare non solo sanzioni pecuniarie ma anche interdittive alle imprese, chiamate a elaborare modelli organizzativi di gestione, per evitare il concretizzarsi del rischio ambientale ed evitare il rimprovero a titolo di colpa organizzativa.
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Il
decreto legislativo 231/01
nasce con l’intento di colmare un grosso vuoto legislativo presente nell’ordinamento
italiano, relativamente alla responsabilità amministrativa
delle imprese
per i reati commessi dal proprio interno, ovvero da: amministratori, manager o dipendenti.
Il D.Lgs. 231/01 prevede, così, severe
sanzioni sia
pecuniarie e sia interdittive.
Tale disposizione prevede
infatti l'attribuzione di alcuni tipi di reati non soltanto più
alle persone
fisiche che lo hanno commesso, ma anche e soprattutto alle persone giuridiche
cui queste persone fanno riferimento (per esempio le società per cui lavorano, chi
in pratica ne sta a capo).
I destinatari di tale Decreto sono gli enti, dotati
o non di personalità giuridica quali, a titolo esemplificativo e non riduttivo,
Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas, associazioni, cooperative, fondazioni, enti economici
sia privati che pubblici e più in generale tutte le imprese organizzate in forma
societaria. La normativa è esclusa solo per le imprese individuali.
I principali
reati previsti sono:
-
quelli verso le Pubbliche Amministrazioni (quali truffa, concussione,
corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche,ecc)
-
la maggior parte dei reati societari (falso in bilancio, false comunicazioni
sociali, aggiotaggio, ecc).
-
reati legati ad eversione e terrorismo, delitti contro la persona, falsificazione
di monete e reati transnazionali.
La tendenza, comunque, è quella di inserire in futuro all'interno
del Decreto anche reati in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro (vedi
D.Lgs. 81/08) e sfruttamento della manodopera.
QUALI SANZIONI
PREVISTE
Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato sono molto severe e si distinguono in:
· sanzioni pecuniarie;
· sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione
o
revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto contrarre
con la
P.A., esclusione/finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare
beni
e servizi);
· confisca;
· pubblicazione della sentenza.
Quella pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè vengono sempre applicate
in caso di condanna.
Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza
vengono disposte dal giudice nei casi previsti dal decreto legislativo.
Le
sanzioni interdittive nei confronti delle imprese possono essere applicate già nella
fase delle indagini preliminari, in forma cautelare.
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 140 del 19 giugno 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000,
n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in
vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi
di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo
i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile
2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della
citata legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione
della responsabilita' amministrativa
Art. 1.
Soggetti
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita
giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti
pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Art. 2.
Principio di legalita'
1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato
se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative
sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della
commissione del fatto.
Art. 3.
Successione di leggi
1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una
legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non e' piu'
prevista la responsabilita' amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna,
ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive
sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo
che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali
o temporanee.
Art. 4.
Reati commessi all'estero
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice
penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono
anche in relazione ai reati commessi all'estero, purche' nei loro confronti non
proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del
Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata
anche nei confronti di quest'ultimo.
Art. 5.
Responsabilita' dell'ente
1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria
e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza
di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse
esclusivo proprio o di terzi.
Art. 6.
Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente
1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma
1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato
ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione
e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b)
il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il
loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata
omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione
dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle
seguenti esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere
commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione
e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire
la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo
le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia
che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del
comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato,
anche nella forma per equivalente.
Art. 7.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e
modelli di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile
se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi
di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza
se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato
un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione
nonche' al tipo di attivita' svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita'
nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di
rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e
l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita';
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
Art. 8.
Autonomia delle responsabilita' dell'ente
1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato
non e' stato identificato o non e' imputabile;
b) il reato si estingue per una
causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente
quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua
responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.
SEZIONE II
Sanzioni in generale
Art. 9.
Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a)
la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d)
la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale
revoca di quelli gia' concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10.
Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione
pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore
a cento ne' superiore a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo
di lire tre milioni.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
Art. 11.
Criteri di commisurazione della sanzione
pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero
delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita'
dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze
del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre
di lire duecentomila.
Art. 12.
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore
a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente
interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato
un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';
2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente
il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si
e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) e' stato adottato e reso
operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del
precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti
milioni.
Art. 13.
Sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono
espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato
commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui
direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata
o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli
illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore
a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo
12, comma 1.
Art. 14.
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale
si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla
base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole
sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere
limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione
dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione
di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
Art. 15.
Commissario giudiziale
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva
che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione
della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un
commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe
stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente
svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessita' la cui interruzione
puo' provocare un grave pregiudizio alla collettivita';
b) l'interruzione dell'attivita'
dell'ente puo' provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche
del territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il giudice indica
i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivita' in
cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario
cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non puo' compiere
atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo' essere disposta
quando l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione in via definitiva
di una sanzione interdittiva.
Art. 16.
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'
se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' ed e' gia' stato
condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea
dall'esercizio dell'attivita'.
2. Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto
di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare
beni o servizi quando e' gia' stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte
negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione
ai quali e' prevista la sua responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo
17.
Art. 17.
Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non
si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente
il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si
e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze
organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione
di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Art. 18.
Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei
confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno
o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza nonche' mediante affissione
nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del
giudice, a spese dell'ente.
Art. 19.
Confisca
1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la
confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere
restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona
fede.
2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa
puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente
al prezzo o al profitto del reato.
Art. 20.
Reiterazione
1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via definitiva almeno
una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni
successivi alla condanna definitiva.
Art. 21.
Pluralita' di illeciti
1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi
con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima
attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva,
si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino
al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non
puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun
illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti
ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica
quella prevista per l'illecito piu' grave.
Art. 22.
Prescrizione
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla
data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari
interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo
59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo
dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato
la sentenza che definisce il giudizio.
Art. 23.
Inosservanza delle sanzioni interdittive
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e' stata applicata
una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai
divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio
del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si
applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
SEZIONE III
Responsabilita' amministrativa per
reati previsti dal codice penale
Art. 24.
Indebita percezione di erogazioni, truffa
in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni
pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis,
316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito
un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita';
si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 25
Concussione e corruzione
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e
322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento
quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter,
comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato
ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un
profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si
applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate
negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore
ad un anno.
Art. 26.
Delitti tentati
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta'
in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel
presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione
o la realizzazione dell'evento.
Capo II
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE
DELL'ENTE
SEZIONE I
Responsabilita' patrimoniale dell'ente
Art. 27.
Responsabilita' patrimoniale dell'ente
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto
l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi
a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale
sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende
equiparata alla pena pecuniaria.
SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente
Art. 28.
Trasformazione dell'ente
1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i
reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
Art. 29.
Fusione dell'ente
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde
dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
Art. 30.
Scissione dell'ente
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso
per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto,
salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente
obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati
commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo
e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente,
salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo
di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano
agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita'
nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.
Art. 31.
Determinazione delle sanzioni nel caso di
fusione o scissione
1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio,
il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo
11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente
responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e
l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva
possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria,
qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione
prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori
condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna,
sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari
da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione
al medesimo reato.
4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva
alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva
in sanzione pecuniaria.
Art. 32.
Rilevanza della fusione o della scissione
ai fini della reiterazione
1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario
della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione
o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma
dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti
partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a
tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita'
nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della
fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere
ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in
parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per
cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.
Art. 33.
Cessione di azienda
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il
reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva
escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento
della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano
dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali
egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento
di azienda.
Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE
DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 34.
Disposizioni processuali applicabili
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato,
si osservano le norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le disposizioni
del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 35.
Estensione della disciplina relativa all'imputato
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in
quanto compatibili.
SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza
Art. 36.
Attribuzioni del giudice penale
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene
al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente
si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni
processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.
Art. 37.
Casi di improcedibilita'
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando
l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore
del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita'.
Art. 38.
Riunione e separazione dei procedimenti
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento
penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto
quando:
a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento e' stato definito con il
giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Art. 39.
Rappresentanza dell'ente
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale,
salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando
nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente
a pena di inammissibilita':
a) la denominazione dell'ente e le generalita' del
suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione
della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione
di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del
codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero
o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla
dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato
dal difensore.
Art. 40.
Difensore di ufficio
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e'
assistito da un difensore di ufficio.
Art. 41.
Contumacia dell'ente
1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.
Art. 42.
Vicende modificative dell'ente nel corso
del processo
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente
responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali
vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo,
nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo
39, comma 2.
Art. 43.
Notificazioni all'ente
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo
154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale
rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo
39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite
ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi
precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche
non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende
il procedimento.
SEZIONE III
P r o v e
Art. 44.
Incompatibilita' con l'ufficio di testimone
1. Non puo' essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato
da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente
indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale
funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere
interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per
l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.
SEZIONE IV
Misure cautelari
Art. 45.
Applicazione delle misure cautelari
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita'
dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e
specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi
illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero
puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la
richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni
e memorie difensive gia' depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le
modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292
del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un
commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata
della misura che sarebbe stata applicata.
Art. 46.
Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneita'
di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare
nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla
sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere disposta in via cautelare
soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
Art. 47.
Giudice competente e procedimento di applicazione
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche' sulle modifiche
delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle
indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresi'
le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori
udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero,
all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresi' avvisati che, presso
la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero
e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti
ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre
giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere
un termine superiore a quindici giorni.
Art. 48.
Adempimenti esecutivi
1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata
all'ente a cura del pubblico ministero.
Art. 49.
Sospensione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare
gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a
norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero,
se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di
cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione
delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma
di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla meta' della sanzione pecuniaria
minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa
la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita' nel
termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o
per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la
misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione
dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.
Art. 50.
Revoca e sostituzione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti,
anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo
45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata
non appare piu proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene
possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico
ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.
Art. 51.
Durata massima delle misure cautelari
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non
puo' superare la meta' del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare
puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima
sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare i due
terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica
dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni
applicate in via definitiva.
Art. 52.
Impugnazione dei provvedimenti che applicano
le misure cautelari
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre
appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone
contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis,
commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero
e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice
di procedura penale.
Art. 53.
Sequestro preventivo
1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca
a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321,
commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice
di procedura penale, in quanto applicabili.
Art. 54.
Sequestro conservativo
1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni
altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato
e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili
e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni
di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale,
in quanto applicabili.
SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare
Art. 55.
Annotazione dell'illecito amministrativo
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo
dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente
unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche'
il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore
che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione
delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.
Art. 56.
Termine per l'accertamento dell'illecito
amministrativo nelle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo
negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui
dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente
decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.
Art. 57.
Informazione di garanzia
1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare
ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonche' l'avvertimento che per partecipare
al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Art. 58.
Archiviazione
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo
59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo
al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo'
svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni,
contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi
dalla comunicazione.
Art. 59.
Contestazione dell'illecito amministrativo
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente
l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e'
contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura
penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione,
in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni
amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi
articoli di legge e delle fonti di prova.
Art. 60.
Decadenza dalla contestazione
1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato
da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.
Art. 61.
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere
nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero
quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti,
contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita'
dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura
penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei
confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito
amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa,
del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del
reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di
prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.
SEZIONE VI
Procedimenti speciali
Art. 62.
Giudizio abbreviato
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro
sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni
degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale
e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione
pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito
amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.
Art. 63.
Applicazione della sanzione su richiesta
1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio
nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito
amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni
di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui
all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata
della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva
in via definitiva, rigetta la richiesta.
Art. 64.
Procedimento per decreto
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione
pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi
dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo
55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto
di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria
diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza
di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico
ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo
557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
SEZIONE VII
Giudizio
Art. 65.
Termine per provvedere alla riparazione delle
conseguenze del reato
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre
la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui
all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima.
In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma
di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
49.
Art. 66.
Sentenza di esclusione della responsabilita'
dell'ente
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice
lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo
procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito
amministrativo.
Art. 67.
Sentenza di non doversi procedere
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo
60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.
Art. 68.
Provvedimenti sulle misure cautelari
1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice
dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.
Art. 69.
Sentenza di condanna
1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il
giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle
spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre
indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.
Art. 70.
Sentenza in caso di vicende modificative
dell'ente
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il
giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli
enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione,
indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile
ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.
SEZIONE VIII
Impugnazioni
Art. 71.
Impugnazioni delle sentenze relative alla
responsabilita'
amministrativa dell'ente
1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive
l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del
reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo'
sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato
dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero
puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo
dipende.
Art. 72.
Estensione delle impugnazioni
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purche'
non fondate su motivi esclusivamente personali.
Art. 73.
Revisione delle sentenze
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura
penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
SEZIONE IX
Esecuzione
Art. 74.
Giudice dell'esecuzione
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo
3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti
dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose
sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo
666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal
comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma
4, del codice di procedura penale.
4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice,
su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria
che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
Art. 75.
Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite
nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione
della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni
di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
Art. 76.
Pubblicazione della sentenza applicativa
della condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente
nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.
Art. 77.
Esecuzione delle sanzioni interdittive
1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva
e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive
si ha riguardo alla data della notificazione.
Art. 78.
Conversione delle sanzioni interdittive
1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo
17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere
la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la
documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo
17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza
in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta
non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della
sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive,
determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella
gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare
l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto
in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni
di cui all'articolo 17.
Art. 79.
Nomina del commissario giudiziale e confisca
del profitto
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita'
dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta
dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico
ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice
una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando
altresi' l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali
sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4,
del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo compenso sono
a carico dell'ente.
Art. 80.
Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe nazionale
delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno
applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti
irrevocabili nonche' i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione
non piu' soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno
in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci
anni se e' stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati
non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.
Art. 81.
Certificati dell'anagrafe
1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo,
in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere,
per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti
dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli
enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e' necessario per provvedere
ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso
si riferisce.
2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto
certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilita'
amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo
certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative
alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione
della sanzione pecuniaria.
Art. 82.
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe e'
competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando
le disposizioni di cui all'articolo 78.
Capo IV
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO
Art. 83.
Concorso di sanzioni
1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite
nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono,
in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti
dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione
amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal
presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata
ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente
da reato.
Art. 84.
Comunicazioni alle autorita' di controllo
o di vigilanza
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile
di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi,
alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.
Art. 85.
Disposizioni regolamentari
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari
relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
c) le altre attivita'
necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso
entro trenta giorni dalla richiesta.